Corte costituzionale
Ordinanza n. 276/2002
Corte cost., ord. 24 giugno 2002, n. 276
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 276/2002
- Data di deposito
- 24 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:276
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 120 del 27 febbraio 1958
- art. 11, legge n. 3 del 9 gennaio 1973
- art. 157, decreto del Presidente della Repubblica n. 1417 del 9 agosto 1967
- art. 158, decreto del Presidente della Repubblica n. 1417 del 9 agosto 1967
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1505 del 3 agosto 1968
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1505 del 3 agosto 1968
Parametri
Massime
Massima n. 27177
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente, con carattere eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinario regime, la facoltà di riscatto del servizio preruolo dei fattorini contrattisti, prestato presso gli uffici locali "di maggiore importanza". Infatti, in presenza di un'ampia discrezionalità del legislatore, il criterio distintivo adottato non appare irragionevole o ingiustificatamente discriminatorio, in quanto il requisito della prestazione del servizio preruolo presso uffici locali di "maggiore importanza" (individuati secondo valutazioni non arbitrarie) rappresenta un criterio di verifica del lavoro svolto; e, d'altra parte, il beneficio, per la sua natura, non è suscettibile di estensione ad altre ipotesi. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di benefici previdenziali, v. citate sentenza n. 227/1993, nonché sentenza n. 52/2000 (sui periodi e servizi da ammettere a riscatto) e sentenza n. 112/1996 (sugli oneri).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973,
n. 3 (Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con
d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli
iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale nella regione siciliana, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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