Corte costituzionale

Ordinanza n. 276/2002

Corte cost., ord. 24 giugno 2002, n. 276

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
276/2002
Data di deposito
24 giugno 2002
Data di decisione
17 giugno 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:276

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 120 del 27 febbraio 1958
  • art. 11, legge n. 3 del 9 gennaio 1973
  • art. 157, decreto del Presidente della Repubblica n. 1417 del 9 agosto 1967
  • art. 158, decreto del Presidente della Repubblica n. 1417 del 9 agosto 1967
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1505 del 3 agosto 1968
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1505 del 3 agosto 1968

Parametri

Massime

Massima n. 27177

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente, con carattere eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinario regime, la facoltà di riscatto del servizio preruolo dei fattorini contrattisti, prestato presso gli uffici locali "di maggiore importanza". Infatti, in presenza di un'ampia discrezionalità del legislatore, il criterio distintivo adottato non appare irragionevole o ingiustificatamente discriminatorio, in quanto il requisito della prestazione del servizio preruolo presso uffici locali di "maggiore importanza" (individuati secondo valutazioni non arbitrarie) rappresenta un criterio di verifica del lavoro svolto; e, d'altra parte, il beneficio, per la sua natura, non è suscettibile di estensione ad altre ipotesi. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di benefici previdenziali, v. citate sentenza n. 227/1993, nonché sentenza n. 52/2000 (sui periodi e servizi da ammettere a riscatto) e sentenza n. 112/1996 (sugli oneri).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973,

n. 3 (Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con

d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli

iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti,

sezione giurisdizionale nella regione siciliana, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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