Corte costituzionale

Ordinanza n. 272/2002

Corte cost., ord. 24 giugno 2002, n. 272

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
272/2002
Data di deposito
24 giugno 2002
Data di decisione
17 giugno 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:272

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27104

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i provvedimenti pronunciati dal presidente del tribunale in sede di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di separazione e quelli successivi, emessi dal giudice istruttore, di revoca o di modifica degli stessi, costituiscano titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile, a garanzia dell'obbligo di mantenimento, a differenza di quanto è, invece, previsto per le sentenze di separazione e divorzio o dopo l'omologazione della separazione consensuale. Sotto entrambi i profili prospettati la questione non ha, infatti, fondamento, in quanto non mancano nel sistema strumenti di rafforzamento della garanzia patrimoniale del credito per mantenimento, tra i quali gli aventi diritto hanno ampia possibilità di scelta; né può dar luogo a violazione del principio di parità - ai fini qui considerati - la mancata assimilazione, alle sentenze e agli altri provvedimenti espressamente previsti dalla legge, dei provvedimenti presidenziali pronunciati ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., e dei successivi provvedimenti, modificativi dei primi, pronunciati dal giudice istruttore, che sono - a differenza dei primi - caratterizzati da un altro grado di instabilità. - In relazione alla tempestiva ed efficace soddisfazione degli obblighi di mantenimento, v. sentenza n. 258/1996 ed anche sentenze n. 144/1983, n. 5/1987 e n. 278/1994 (richiamate). - Sulla possibilità di provvedimenti in funzione cautelare, v. richiamo alle sentenze n. 144/1983 e n. 5/1987. - Sulla discrezionalità legislativa riguardo alla conformazione degli istituti processuali o alla loro differenziazione nei vari tipi di giudizio, v. ordinanza (richiamata) n. 357/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, del

codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

30 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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