Corte costituzionale
Ordinanza n. 272/2002
Corte cost., ord. 24 giugno 2002, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 272/2002
- Data di deposito
- 24 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:272
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27104
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i provvedimenti pronunciati dal presidente del tribunale in sede di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di separazione e quelli successivi, emessi dal giudice istruttore, di revoca o di modifica degli stessi, costituiscano titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile, a garanzia dell'obbligo di mantenimento, a differenza di quanto è, invece, previsto per le sentenze di separazione e divorzio o dopo l'omologazione della separazione consensuale. Sotto entrambi i profili prospettati la questione non ha, infatti, fondamento, in quanto non mancano nel sistema strumenti di rafforzamento della garanzia patrimoniale del credito per mantenimento, tra i quali gli aventi diritto hanno ampia possibilità di scelta; né può dar luogo a violazione del principio di parità - ai fini qui considerati - la mancata assimilazione, alle sentenze e agli altri provvedimenti espressamente previsti dalla legge, dei provvedimenti presidenziali pronunciati ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., e dei successivi provvedimenti, modificativi dei primi, pronunciati dal giudice istruttore, che sono - a differenza dei primi - caratterizzati da un altro grado di instabilità. - In relazione alla tempestiva ed efficace soddisfazione degli obblighi di mantenimento, v. sentenza n. 258/1996 ed anche sentenze n. 144/1983, n. 5/1987 e n. 278/1994 (richiamate). - Sulla possibilità di provvedimenti in funzione cautelare, v. richiamo alle sentenze n. 144/1983 e n. 5/1987. - Sulla discrezionalità legislativa riguardo alla conformazione degli istituti processuali o alla loro differenziazione nei vari tipi di giudizio, v. ordinanza (richiamata) n. 357/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, del
codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
30 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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