Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/2002

Corte cost., ord. 14 giugno 2002, n. 253

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
253/2002
Data di deposito
14 giugno 2002
Data di decisione
5 giugno 2002
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:253

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 21 giugno 2000

Parametri

  • art. 26, comma 1, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 27088

Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 21 giugno 2000, dichiarativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, a carico del quale pende giudizio penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo richiesti per l'ammissibilità - in prima delibazione - del ricorso, poiché, per un verso, il Tribunale ricorrente e la Camera dei deputati sono organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e sono, pertanto, legittimati ad essere parte nei conflitti tra poteri; per altro verso, è lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantita in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68 della Costituzione. - Sulla legittimazione attiva di organi giurisdizionali v. richiamo alle ordinanze n. 126, n. 93 e n. 37/2002. - Sulla ammissibilità del precedente ricorso, già proposto negli identici termini, nei confronti della medesima deliberazione parlamentare, dallo stesso Tribunale di Caltanissetta, v. ordinanza n. 499/2000, cui non è stato dato tuttavia seguito ulteriore, ai fini della decisione di merito.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Caltanissetta ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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