Corte costituzionale
Ordinanza n. 251/2002
Corte cost., ord. 14 giugno 2002, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 251/2002
- Data di deposito
- 14 giugno 2002
- Data di decisione
- 5 giugno 2002
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:251
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 8, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 520, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
- art. 521, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
- art. 522, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
- art. 1, legge n. 230 del 18 aprile 1962
- art. 4, legge n. 124 del 3 maggio 1999
- art. 2, legge n. 230 del 18 aprile 1962
- art. 22, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
Parametri
Massime
Massima n. 27074
E' inammissibile, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti che non siano parti in causa del giudizio 'a quo' al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione. Principio, questo, che può ritenersi derogabile soltanto in favore di soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio: evenienza che non ricorre nella specie, essendo l'interveniente (CIP-AN - Associazione Nazionale Comitato Insegnanti Precari) titolare di un interesse di mero fatto.
Massima n. 27075
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui precluderebbe, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (nella specie, insegnanti precari), la possibilità di trasformazione dei rapporti a termine stipulati in violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 230 del 1962, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Infatti il rimettente muove dalla apodittica affermazione che i rapporti di lavoro a tempo determinato con la pubblica amministrazione siano, a seguito della intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, disciplinati esclusivamente dalla legge n. 230 del 1962, ed ignora l'articolata disciplina speciale delle supplenze annuali e temporanee nella scuola: tutto ciò si traduce in un evidente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'inammissibilità dell'intervento del CIP-AN - Associazione Nazionale Comitato Insegnanti Precari;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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