Corte costituzionale
Ordinanza n. 247/2002
Corte cost., ord. 14 giugno 2002, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 247/2002
- Data di deposito
- 14 giugno 2002
- Data di decisione
- 5 giugno 2002
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:247
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione Liguria del 10 ottobre 2000
- art. 1, comma 3, legge della Regione Liguria del 10 ottobre 2000
Parametri
- legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 127, Costituzione
- art. 8, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999
Massime
Massima n. 27081
Improcedibilità del ricorso proposto dal Governo in via principale, per la dichiarazione di incostituzionalità della legge della Regione Liguria riapprovata il 10 ottobre 2000, ritenuta espressione di un intento dilatorio della Regione nell'applicazione a determinate aree, comprese tra i parchi naturali regionali, della disciplina tipica delle aree protette e in particolare del divieto di attività venatoria, realizzando di fatto una deroga - in contrasto con le leggi statali n. 394/1991 e n. 157/1992 - al divieto di caccia in parti di territorio di parchi regionali già classificate quali "parchi naturali". Il giudizio così proposto non può avere, infatti, ulteriore corso, dopo la soppressione - operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 - del controllo di costituzionalità promosso dal Governo, in base al testo originario dell'art. 127 della Costituzione, nei confronti della delibera legislativa regionale prima della promulgazione, non essendo più previsto che tale controllo si eserciti sulla delbera legislativa regionale prima che quest'ultima sia, con la promulgazione e la pubblicazione, divenuta legge in senso proprio. - V., per analoghe pronunce, il richiamo alla sentenza n. 17/2002 e all'ordinanza n. 228/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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