Corte costituzionale
Ordinanza n. 246/2002
Corte cost., ord. 14 giugno 2002, n. 246
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 246/2002
- Data di deposito
- 14 giugno 2002
- Data di decisione
- 5 giugno 2002
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:246
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Toscana del 4 luglio 2001
Parametri
- art. 8, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 2, decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999
- art. 127, Costituzione
Massime
Massima n. 27080
Improcedibilità del ricorso proposto in via principale, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge riapprovata dal Consiglio regionale della Regione Toscana il 4 luglio 2001 - a seguito di rinvio governativo ai sensi dell'art. 127 della Costituzione - e impugnata là dove prevede l'attribuzione alle aziende sanitarie di «ordinari flussi di cassa tramite anticipazioni straordinarie» nella misura massima del 15% della quota annua assegnata dalla Regione a ciascuna azienda, per contrasto con la disposizione statale (art. 2 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), che, invece, limita tali anticipazioni a «un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale» dell'azienda. Il giudizio così proposto non può avere, infatti, ulteriore corso, per effetto della soppressione - operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - del controllo di costituzionalità che, in base al testo originario dell'art. 127 della Costituzione, il Governo poteva chiedere nei confronti della delibera legislativa regionale prima della promulgazione, non essendo più previsto che il controllo di costituzionalità si eserciti sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia, con la promulgazione e la pubblicazione, divenuta legge in senso proprio; mentre resta salva la facoltà del Governo di impugnare successivamente la legge regionale, una volta che sia promulgata e pubblicata, nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione. - V., per analoghe pronunce di improcedibilità, il richiamo alla sentenza n. 17/2002 e alle ordinanze n. 228 e n. 182/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'improcedibilità del ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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