Corte costituzionale

Ordinanza n. 234/2002

Corte cost., ord. 7 giugno 2002, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
234/2002
Data di deposito
7 giugno 2002
Data di decisione
3 giugno 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:234

Norme oggetto del giudizio

  • art. 81, comma 9, legge n. 448 del 23 dicembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 27039

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude gli interessi sulle somme da restituirsi a chi, dopo aver eseguito il condono previdenziale con riserva, abbia poi ottenuto l'accertamento dell'insussistenza del proprio debito contributivo. Infatti a) non sussiste la denunciata disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni nascenti da indebito contributivo, in quanto la disciplina censurata è collegata alla fruizione di una agevolazione (condono con facoltà di apporre la clausola di riserva di ripetizione); b) non sussiste lesione del principio di ragionevolezza, in quanto la stessa disciplina appare espressione di un bilanciamento fra l'interesse soddisfatto con il riconoscimento della agevolazione e l'interesse a non aggravare la posizione dell'ente per il caso in cui il pagamento venga poi riconosciuto indebito. - Sempre in tema di credito per il pagamento indebito di contributi previdenziali, cfr. citata sentenza n. 47/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata dal Tribunale di Brescia, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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