Corte costituzionale
Ordinanza n. 234/2002
Corte cost., ord. 7 giugno 2002, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 234/2002
- Data di deposito
- 7 giugno 2002
- Data di decisione
- 3 giugno 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 81, comma 9, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 27039
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude gli interessi sulle somme da restituirsi a chi, dopo aver eseguito il condono previdenziale con riserva, abbia poi ottenuto l'accertamento dell'insussistenza del proprio debito contributivo. Infatti a) non sussiste la denunciata disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni nascenti da indebito contributivo, in quanto la disciplina censurata è collegata alla fruizione di una agevolazione (condono con facoltà di apporre la clausola di riserva di ripetizione); b) non sussiste lesione del principio di ragionevolezza, in quanto la stessa disciplina appare espressione di un bilanciamento fra l'interesse soddisfatto con il riconoscimento della agevolazione e l'interesse a non aggravare la posizione dell'ente per il caso in cui il pagamento venga poi riconosciuto indebito. - Sempre in tema di credito per il pagamento indebito di contributi previdenziali, cfr. citata sentenza n. 47/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata dal Tribunale di Brescia, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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