Corte costituzionale
Ordinanza n. 210/2002
Corte cost., ord. 23 maggio 2002, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 210/2002
- Data di deposito
- 23 maggio 2002
- Data di decisione
- 20 maggio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 2, legge n. 217 del 30 luglio 1990
- art. 14, comma 3, legge n. 217 del 30 luglio 1990
- legge n. 134 del 29 marzo 2001
- art. 4, decreto ministeriale n. 327 del 3 novembre 1990
- art. 1, decreto ministeriale n. 327 del 3 novembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 27016
Non può trovare accoglimento la richiesta di restituzione degli atti al giudice 'a quo' per 'jus superveniens', formulata dalla difesa erariale, giacché le modifiche introdotte dalla legge n. 134 del 2001 alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, non presentano alcun rilievo ai fini dello specifico quesito sottoposto all'esame della Corte.
Massima n. 27017
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 14, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per lo Stato di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile che, già ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, abbia poi revocato la costituzione. Infatti, da un lato, la questione è palesemente irrilevante in quanto non presenta alcun nesso di pregiudizialità con il tema del decidere del giudizio 'a quo' (che ha ad oggetto esclusivamente l''an' e il 'quantum' delle singole spettanze richieste dal difensore della parte civile già ammessa al patrocinio a spese dello Stato); e, dall'altro, la doglianza è prospettata in termini del tutto generici, poiché nulla si dice a proposito del "modo" costituzionalmente obbligato attraverso il quale la Corte dovrebbe realizzare l'addizione richiesta.
Massima n. 27018
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per lo Stato di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nella particolare ipotesi della revoca della costituzione della parte civile stessa. Infatti le norme censurate sono contenute in disposizioni regolamentari, inidonee, come tali, a radicare la competenza della Corte nel giudizio incidentale sulle leggi. - V.,'ex plurimis', citata ordinanza n. 297/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 14, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e degli artt. 1 e 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato concernente le modalità per il pagamento dei compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico di parte ed al consulente tecnico d'ufficio, per l'annotazione e l'anticipazione delle spese relative al procedimento nonché per il recupero di tali somme), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Corte di assise di Agrigento con l'ordinanza in epigrafe
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.
F.to:
Massimo VARI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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