Corte costituzionale
Ordinanza n. 192/2002
Corte cost., ord. 10 maggio 2002, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 192/2002
- Data di deposito
- 10 maggio 2002
- Data di decisione
- 6 maggio 2002
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:192
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 6, legge della Regione Calabria del 19 marzo 2001
- art. 22, legge della Regione Calabria del 19 marzo 2001
- art. 18, comma 5, legge della Regione Calabria del 19 marzo 2001
- art. 25, legge della Regione Calabria del 19 marzo 2001
Parametri
- art. 36, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
- art. 9, legge n. 340 del 24 novembre 2000
- art. 11, legge n. 340 del 24 novembre 2000
- art. 10, legge n. 340 del 24 novembre 2000
- art. 128, Costituzione
- art. 12, legge n. 340 del 24 novembre 2000
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 97, Costituzione
- legge n. 341 del 8 agosto 1995
Massime
Massima n. 26996
Estinzione del processo - per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, a seguito della sopravvenuta promulgazione, con omissione delle disposizioni impugnate, della legge della Regione Calabria, riapprovata il 19 marzo 2001, gravata dal ricorso - in relazione alla questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti delle disposizioni che prevedevano : a) il potere di scioglimento degli organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale in caso di impossibilità di funzionamento; b) il potere di individuare le filiere produttive da privilegiare; c) il procedimento della conferenza dei servizi; disposizioni dalle quali - ad avviso del ricorrente - sarebbero derivate forme di ingerenza regionale sull'attività e sugli organi consortili, compromettendone l'autonomia, in contrasto, quindi, con i principî fondamentali posti dalla disciplina statale, con il principio di buona amministrazione, e con quello di autonomia degli enti locali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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