Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/2002

Corte cost., ord. 7 maggio 2002, n. 168

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
168/2002
Data di deposito
7 maggio 2002
Data di decisione
24 aprile 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:168

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26983

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 111, secondo comma della Costituzione e alla regola dell'imparzialità del giudice - degli artt. 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 51, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, nella parte in cui: a) si prevede che, prima dell'inizio della causa di merito, le misure cautelari contro gli amministratori e i sindaci della società fallita, nei cui confronti sia stata autorizzata dal giudice delegato l'azione di responsabilità, possano essere disposte da questo stesso giudice anziché secondo le norme ordinarie e b) non è prevista una corrispondente incompatibilità del giudice delegato ad adottare le misure cautelari. Infatti - analogamente a quanto già ritenuto, con l'ordinanza n. 176/2001 -, autorizzando l'azione di responsabilità, il giudice delegato non esprime alcuna valutazione relativamente all'azione, strumentalmente collegata a quella di merito, avente ad oggetto le misure cautelari. - V. anche in merito alla questione riferita all'art. 51 cod. proc. civ., sentenza n. 351/1997 (citata). - Sul principio di imparzialità e sul particolare aspetto correlato all'esigenza che il giudice non subisca la «forza della prevenzione» derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa 'res iudicanda', v. ordinanza n. 75/2002 (citata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'articolo 146 del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa) e dell'art. 51, primo comma, n. 4, del codice

di procedura civile, sollevate, in riferimento all'art. 111, secondo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Messina, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze