Corte costituzionale
Ordinanza n. 168/2002
Corte cost., ord. 7 maggio 2002, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 168/2002
- Data di deposito
- 7 maggio 2002
- Data di decisione
- 24 aprile 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 146, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 51, comma 1, numero 4, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 26983
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 111, secondo comma della Costituzione e alla regola dell'imparzialità del giudice - degli artt. 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 51, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, nella parte in cui: a) si prevede che, prima dell'inizio della causa di merito, le misure cautelari contro gli amministratori e i sindaci della società fallita, nei cui confronti sia stata autorizzata dal giudice delegato l'azione di responsabilità, possano essere disposte da questo stesso giudice anziché secondo le norme ordinarie e b) non è prevista una corrispondente incompatibilità del giudice delegato ad adottare le misure cautelari. Infatti - analogamente a quanto già ritenuto, con l'ordinanza n. 176/2001 -, autorizzando l'azione di responsabilità, il giudice delegato non esprime alcuna valutazione relativamente all'azione, strumentalmente collegata a quella di merito, avente ad oggetto le misure cautelari. - V. anche in merito alla questione riferita all'art. 51 cod. proc. civ., sentenza n. 351/1997 (citata). - Sul principio di imparzialità e sul particolare aspetto correlato all'esigenza che il giudice non subisca la «forza della prevenzione» derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa 'res iudicanda', v. ordinanza n. 75/2002 (citata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'articolo 146 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) e dell'art. 51, primo comma, n. 4, del codice
di procedura civile, sollevate, in riferimento all'art. 111, secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Messina, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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