Corte costituzionale
Ordinanza n. 164/2002
Corte cost., ord. 7 maggio 2002, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 164/2002
- Data di deposito
- 7 maggio 2002
- Data di decisione
- 24 aprile 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 414 del 29 giugno 1996
Parametri
Massime
Massima n. 26974
Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa dell'Istituto previdenziale, dal momento che i ricorrenti nel giudizio 'a quo', lavoratori addetti a un'azienda pubblica di trasporto, hanno agito anche nei confronti dell'azienda datrice di lavoro per il pagamento della retribuzione indebitamente trattenuta in eccesso a seguito di maggiorazione contributiva, in relazione dunque con l'oggetto stesso della questione di legittimità proposta.
Massima n. 26975
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sollevata, per violazione del principio di eguaglianza in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti - dovuto per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto nella misura complessiva del 36,46 per cento della retribuzione imponibile - sia posto (negli anni dal 1996 al 1998) a carico dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 nella più gravosa misura dell'11,219 per cento, anziché in quella dell'8,89 per cento come per i lavoratori assunti dopo la data suddetta e come in generale per tutti gli altri lavoratori. Infatti la maggiore ritenuta previdenziale sulla retribuzione così fissata trova ragione nel più favorevole trattamento pensionistico di cui continuano, seppure in via transitoria, a beneficiare gli iscritti al Fondo speciale (anteriormente alla sua soppressione) pur se transitati nel regime ordinario dell'assicurazione generale. - Con riferimento alla speciale disciplina del Fondo pensioni per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, v. sentenza n. 469/1991 e sulla non comparabilità con la disciplina di altri ordinamenti previdenziali, v. ordinanza n. 44/1985 (qui citate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in
materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto) sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Siena con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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