Corte costituzionale
Ordinanza n. 123/2002
Corte cost., ord. 16 aprile 2002, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 123/2002
- Data di deposito
- 16 aprile 2002
- Data di decisione
- 10 aprile 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:123
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
- art. 35, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
- art. 45, comma 18, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
- art. 7, legge n. 205 del 21 luglio 2000
- art. 34, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
- art. 5, codice di procedura civile
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 11, comma 4, lett. g), legge n. 59 del 15 marzo 1997
Massime
Massima n. 26890
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto la norma censurata, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, ed in particolare le controversie concernenti il diritto alla restituzione del bene occupato o il risarcimento del danno derivante da occupazione appropriativa, avrebbe violato i criteri direttivi fissati dalla legge di delega (art. 11, comma 4, lett. g), della legge n. 59 del 1997), che prevedeva l'estensione della giurisdizione amministrativa, in materia edilizia e urbanistica, alle controversie concernenti diritti patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno, ma non consentiva l'istituzione di una nuova giurisdizione esclusiva. Infatti i giudici rimettenti hanno ritenuto applicabile nei giudizi innanzi a loro pendenti l'art. 34 nel testo originario - in base al principio della legge vigente al momento della proposizione della domanda - e non hanno preso in esame la diversa opzione interpretativa secondo cui l'art. 7 della sopravvenuta legge n. 205 del 2000, sostituendo il testo dell'art. 34 all'interno del decreto legislativo n. 80 del 1998, avrebbe non solo trasformato la natura di tale norma da legge in senso materiale a legge in senso formale, così affrancandola dal vizio di eccesso di delega, ma anche disciplinato direttamente la giurisdizione per i giudizi 'de quibus': e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza. - V. sentenza n. 292/2000 citata, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 per vizio di eccesso di delega.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dai Tribunali di Trapani (limitatamente al comma 1) e di S. Angelo dei Lombardi, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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