Corte costituzionale
Ordinanza n. 102/2002
Corte cost., ord. 10 aprile 2002, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 102/2002
- Data di deposito
- 10 aprile 2002
- Data di decisione
- 8 aprile 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:102
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26872
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e 305 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedono l'estinzione del processo in corso per mancata riassunzione nel termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, anche nel caso che sia intervenuta l'estinzione di un ente pubblico, parte originariamente costituita; questione sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, per disparità di trattamento dell'ente pubblico successore rispetto agli altri soggetti di diritto e violazione del diritto alla sua difesa. Vale infatti ad assicurare adeguata tutela ai soggetti privati come a quelli pubblici, l'obbligo - rilevante sia in sede civile che disciplinare -, posto a carico del procuratore della parte già costituita venuta meno o che abbia perso la capacità processuale, di informare dell'evento interruttivo il successore al fine di concordare se e quando dichiarare in giudizio l'evento stesso; mentre difficoltà applicative delle norme sono inidonee di per sé a configurare un 'vulnus' al diritto di difesa e, dunque, un vizio di costituzionalità. - Sulla dichiarazione del procuratore della parte costituita ai fini dell'interruzione del giudizio, v. sentenza n. 136/1992 e ordinanza n. 151/2000 (qui richiamate). - Sulle difficoltà di fatto riferibili alla concreta applicazione delle norme, v. sentenza n. 309/1995 e ordinanze n. 356/1999 e n. 434/1998 (qui richiamate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e
305 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Prato con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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