Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/2002

Corte cost., ord. 10 aprile 2002, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
102/2002
Data di deposito
10 aprile 2002
Data di decisione
8 aprile 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:102

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26872

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e 305 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedono l'estinzione del processo in corso per mancata riassunzione nel termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, anche nel caso che sia intervenuta l'estinzione di un ente pubblico, parte originariamente costituita; questione sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, per disparità di trattamento dell'ente pubblico successore rispetto agli altri soggetti di diritto e violazione del diritto alla sua difesa. Vale infatti ad assicurare adeguata tutela ai soggetti privati come a quelli pubblici, l'obbligo - rilevante sia in sede civile che disciplinare -, posto a carico del procuratore della parte già costituita venuta meno o che abbia perso la capacità processuale, di informare dell'evento interruttivo il successore al fine di concordare se e quando dichiarare in giudizio l'evento stesso; mentre difficoltà applicative delle norme sono inidonee di per sé a configurare un 'vulnus' al diritto di difesa e, dunque, un vizio di costituzionalità. - Sulla dichiarazione del procuratore della parte costituita ai fini dell'interruzione del giudizio, v. sentenza n. 136/1992 e ordinanza n. 151/2000 (qui richiamate). - Sulle difficoltà di fatto riferibili alla concreta applicazione delle norme, v. sentenza n. 309/1995 e ordinanze n. 356/1999 e n. 434/1998 (qui richiamate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e

305 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Prato con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze