Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/2002

Corte cost., ord. 30 gennaio 2002, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
10/2002
Data di deposito
30 gennaio 2002
Data di decisione
16 gennaio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:10

Norme oggetto del giudizio

  • art. 211, comma 1, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941

Parametri

Massime

Massima n. 26746

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 211, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui preclude la riammissione in magistratura al magistrato cessato dal servizio a sua domanda. Detta disposizione non è, infatti, manifestamente irragionevole e arbitraria in mancanza di un valido termine di confronto: non essendo possibile instaurare un utile confronto tra la cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e quella per decadenza (cui si richiama il giudice rimettente); essendo, d’altro canto, la norma censurata una norma speciale in ragione della peculiarità di 'status' dei magistrati, essa non può essere perciò comparata con norme generali; né essendo contemplata un’uniformità di regolamentazione, nello stato giuridico, delle diverse magistrature. - Sulla discrezionalità del legislatore nella materia dell’inquadramento e dell’articolazione delle carriere nel pubblico impiego, v. sentenza (richiamata) n. 5/2000. - Sulla diversità di regime relativo alla cessazione del rapporto di impiego per dimissioni o decadenza, sentenza n. 33/1994 (richiamata). - Sulla diversità di regolamentazione delle diverse magistrature, ordinanza n. 434/2001 (richiamata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 211, primo comma, del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sezione I, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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