Corte costituzionale
Ordinanza n. 10/2002
Corte cost., ord. 30 gennaio 2002, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 10/2002
- Data di deposito
- 30 gennaio 2002
- Data di decisione
- 16 gennaio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:10
Norme oggetto del giudizio
- art. 211, comma 1, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 26746
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 211, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui preclude la riammissione in magistratura al magistrato cessato dal servizio a sua domanda. Detta disposizione non è, infatti, manifestamente irragionevole e arbitraria in mancanza di un valido termine di confronto: non essendo possibile instaurare un utile confronto tra la cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e quella per decadenza (cui si richiama il giudice rimettente); essendo, d’altro canto, la norma censurata una norma speciale in ragione della peculiarità di 'status' dei magistrati, essa non può essere perciò comparata con norme generali; né essendo contemplata un’uniformità di regolamentazione, nello stato giuridico, delle diverse magistrature. - Sulla discrezionalità del legislatore nella materia dell’inquadramento e dell’articolazione delle carriere nel pubblico impiego, v. sentenza (richiamata) n. 5/2000. - Sulla diversità di regime relativo alla cessazione del rapporto di impiego per dimissioni o decadenza, sentenza n. 33/1994 (richiamata). - Sulla diversità di regolamentazione delle diverse magistrature, ordinanza n. 434/2001 (richiamata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 211, primo comma, del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sezione I, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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