Corte costituzionale

Sentenza n. 65/2001

Corte cost., sent. 16 marzo 2001, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/2001
Data di deposito
16 marzo 2001
Data di decisione
7 marzo 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:65

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 21, lettera c), legge della Regione Lombardia n. 1 del 27 gennaio 1998
  • art. 22, legge della Regione Lombardia n. 44 del 29 aprile 1980

Parametri

Massime

Massima n. 26077

Nella materia delle acque minerali e termali il principio fondamentale, che funge da limite alla potestà legislativa concorrente della Regione, non può assumere a base del canone della concessione il solo criterio superficiario - di cui parla l'art. 25 del regio decreto n. 1443 del 1927 - ovvero il criterio della proporzionalita' alla superficie assentita in concessione, ma piuttosto il criterio della proporzionalità del canone all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche che la concessione comporta e all'utilità economica che il concessionario ne ricava. Pertanto non è fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Lombardia 29 aprile 1980, n. 44 e tale disposizione non contrasta, quindi, con l'art. 25 del regio decreto n. 1443 del 1927 per aver previsto l'obbligo di corrispondere, da parte dei concessionari, alla Regione, con cadenza semestrale, un diritto proporzionale alla quantità di acqua prelevata e imbottigliata. - Per un'analoga impostazione in materia di cave, v. sentenza n. 488/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge della Regione Lombardia 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), come modificato dall'articolo 4, comma 21, lettera c), della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico - finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni), sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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