Corte costituzionale

Sentenza n. 435/2001

Corte cost., sent. 28 dicembre 2001, n. 435

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
435/2001
Data di deposito
28 dicembre 2001
Data di decisione
19 dicembre 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:435

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 2, legge della Regione Puglia n. 36 del 20 luglio 1984

Parametri

Massime

Massima n. 26718

Muovendo dalla interpretazione motivatamente accolta dal Tribunale rimettente, secondo cui il potere tariffario di cui all'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36, riguarda anche le prestazioni previste dalla legge come compiti istituzionali delle aziende sanitarie, lo scrutinio di costituzionalità in ordine alla norma medesima deve esser limitato, secondo i termini dell’ordinanza di rimessione, alla parte della disposizione impugnata che si riferisce al potere di fissare le tariffe per i pareri igienico-sanitari resi dalle aziende sanitarie in materia edilizia, a norma dell’art. 220 del testo unico delle leggi sanitarie.

Massima n. 26719

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 7, secondo comma, della legge della Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale, con riferimento ai pareri igienico-sanitari resi dai servizi delle unità sanitarie locali (oggi aziende sanitarie) in favore di terzi richiedenti nei casi previsti dalla legge, fissa le tariffe a carico dei terzi medesimi. Tale disposizione, infatti, risulta in contrasto con l’art. 23 della Costituzione, in quanto da essa e dalla disciplina che la contiene non è dato ricavare alcun vincolo o criterio oggettivo atto a guidare e delimitare adeguatamente la discrezionalità della Giunta in ordine all’entità della prestazione imposta. - Sulla nozione di “prestazione patrimoniale imposta” ai sensi dell’art. 23 Cost., cfr. sentenze n. 55/1963, n. 72/1969, n. 127/1988, n. 236/1994, n. 215/1998; sui caratteri rilevanti ai fini della individuazione di una prestazione “imposta”, sentenze n. 72/1969, n. 127/1988, n. 215/1998; e per particolari ipotesi di imposizione legale, sentenze n. 507/1988, n. 90/1994, n. 180/1996 (tutte, richiamate). - Sulla riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., v. sentenze n. 64/1965, n. 148/1979, n. 180/1996, n. 269/1997; sul rispetto della riserva, cfr. sentenze n. 72/1969, n. 507/1988 e sui criteri idonei a vincolare la discrezionalità dell’amministrazione, sentenze n. 215/1998 e n. 180/1996 (tutte richiamate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, secondo

comma, della legge della Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36 (Norme

concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico),

nella parte in cui prevede che la Giunta regionale, con riferimento

ai pareri igienico-sanitari resi dai servizi delle unità sanitarie

locali (oggi aziende sanitarie) in favore di terzi richiedenti nei

casi previsti dalla legge, fissa le tariffe a carico dei terzi

medesimi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze