Corte costituzionale
Sentenza n. 435/2001
Corte cost., sent. 28 dicembre 2001, n. 435
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 435/2001
- Data di deposito
- 28 dicembre 2001
- Data di decisione
- 19 dicembre 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:435
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, legge della Regione Puglia n. 36 del 20 luglio 1984
Parametri
Massime
Massima n. 26718
Muovendo dalla interpretazione motivatamente accolta dal Tribunale rimettente, secondo cui il potere tariffario di cui all'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36, riguarda anche le prestazioni previste dalla legge come compiti istituzionali delle aziende sanitarie, lo scrutinio di costituzionalità in ordine alla norma medesima deve esser limitato, secondo i termini dell’ordinanza di rimessione, alla parte della disposizione impugnata che si riferisce al potere di fissare le tariffe per i pareri igienico-sanitari resi dalle aziende sanitarie in materia edilizia, a norma dell’art. 220 del testo unico delle leggi sanitarie.
Massima n. 26719
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 7, secondo comma, della legge della Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale, con riferimento ai pareri igienico-sanitari resi dai servizi delle unità sanitarie locali (oggi aziende sanitarie) in favore di terzi richiedenti nei casi previsti dalla legge, fissa le tariffe a carico dei terzi medesimi. Tale disposizione, infatti, risulta in contrasto con l’art. 23 della Costituzione, in quanto da essa e dalla disciplina che la contiene non è dato ricavare alcun vincolo o criterio oggettivo atto a guidare e delimitare adeguatamente la discrezionalità della Giunta in ordine all’entità della prestazione imposta. - Sulla nozione di “prestazione patrimoniale imposta” ai sensi dell’art. 23 Cost., cfr. sentenze n. 55/1963, n. 72/1969, n. 127/1988, n. 236/1994, n. 215/1998; sui caratteri rilevanti ai fini della individuazione di una prestazione “imposta”, sentenze n. 72/1969, n. 127/1988, n. 215/1998; e per particolari ipotesi di imposizione legale, sentenze n. 507/1988, n. 90/1994, n. 180/1996 (tutte, richiamate). - Sulla riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., v. sentenze n. 64/1965, n. 148/1979, n. 180/1996, n. 269/1997; sul rispetto della riserva, cfr. sentenze n. 72/1969, n. 507/1988 e sui criteri idonei a vincolare la discrezionalità dell’amministrazione, sentenze n. 215/1998 e n. 180/1996 (tutte richiamate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, secondo
comma, della legge della Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36 (Norme
concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico),
nella parte in cui prevede che la Giunta regionale, con riferimento
ai pareri igienico-sanitari resi dai servizi delle unità sanitarie
locali (oggi aziende sanitarie) in favore di terzi richiedenti nei
casi previsti dalla legge, fissa le tariffe a carico dei terzi
medesimi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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