Corte costituzionale

Sentenza n. 411/2001

Corte cost., sent. 18 dicembre 2001, n. 411

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
411/2001
Data di deposito
18 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:411

Norme oggetto del giudizio

  • art. 52, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978

Parametri

Massime

Massima n. 26686

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con una ordinanza che offre una giustificazione plausibile della rilevanza; né può avere valore preclusivo ai fini dell’esame della questione la sopravvenienza di una disposizione destinata ad entrare in vigore in un tempo successivo. M.F.

Massima n. 26687

Illegittimità costituzionale dell’art. 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli, scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo. Infatti, nella progressiva elaborazione giurisprudenziale del principio della alternatività tra temporaneità dei vincoli urbanistici preordinati alla espropriazione o sostanzialmente ablativi e obbligo di indennizzo, la Corte ha sviluppato l’iter interpretativo della garanzia costituzionale in materia espropriativa, aggiungendo una ulteriore affermazione di principio, derivata dall’art. 42 della Costituzione, secondo cui, per gli anzidetti vincoli (urbanistici) espropriativi, la reiterazione comporta necessariamente un indennizzo – separato e distinto rispetto alla pretesa indennitaria – diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata. - V. sentenza n. 179/1999, relativa ad analoga previsione di reiterazione dei vincoli urbanistici. - Si veda anche, nella necessità di prefissare un termine di durata ai vincoli espropriativi, sentenze n. 260/1976 e n. 55/1968. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, primo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,

n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno),

nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i

vincoli, scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino

l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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