Corte costituzionale
Sentenza n. 411/2001
Corte cost., sent. 18 dicembre 2001, n. 411
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 411/2001
- Data di deposito
- 18 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:411
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978
Parametri
Massime
Massima n. 26686
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con una ordinanza che offre una giustificazione plausibile della rilevanza; né può avere valore preclusivo ai fini dell’esame della questione la sopravvenienza di una disposizione destinata ad entrare in vigore in un tempo successivo. M.F.
Massima n. 26687
Illegittimità costituzionale dell’art. 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli, scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo. Infatti, nella progressiva elaborazione giurisprudenziale del principio della alternatività tra temporaneità dei vincoli urbanistici preordinati alla espropriazione o sostanzialmente ablativi e obbligo di indennizzo, la Corte ha sviluppato l’iter interpretativo della garanzia costituzionale in materia espropriativa, aggiungendo una ulteriore affermazione di principio, derivata dall’art. 42 della Costituzione, secondo cui, per gli anzidetti vincoli (urbanistici) espropriativi, la reiterazione comporta necessariamente un indennizzo – separato e distinto rispetto alla pretesa indennitaria – diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata. - V. sentenza n. 179/1999, relativa ad analoga previsione di reiterazione dei vincoli urbanistici. - Si veda anche, nella necessità di prefissare un termine di durata ai vincoli espropriativi, sentenze n. 260/1976 e n. 55/1968. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno),
nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i
vincoli, scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino
l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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