Corte costituzionale
Sentenza n. 364/2001
Corte cost., sent. 16 novembre 2001, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 364/2001
- Data di deposito
- 16 novembre 2001
- Data di decisione
- 6 novembre 2001
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:364
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 24 febbraio 1999
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 22, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 26614
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Treviso, sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest’ultima nella seduta del 24 febbraio 1999 ha dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse, nel corso di trasmissioni televisive, da un proprio componente, per le quali pende giudizio per reato di diffamazione continuata e aggravata. Il ricorso proposto è infatti carente di uno dei requisiti essenziali richiesti per la valida instaurazione del giudizio: poiché, in particolare, nel limitarsi a chiedere di “risolvere il conflitto”, ha omesso del tutto di indicare l’oggetto della propria domanda; indicazione, quest’ultima, necessaria al fine di consentire al giudice del conflitto di dichiarare “il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione” e di annullare, se del caso, ove emanato, l’atto viziato da incompetenza, secondo quanto risulta dal titolo II della legge n. 87 del 1953, e dalle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale (del 16 marzo 1956) ma, ove occorra, anche dall’art. 17 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l’art. 22 della stessa legge n. 87 del 1953. - Sull’ammissibilità del ricorso in questione nella prima e sommaria delibazione, v. ordinanza n. 3/2000. - Sulla funzione del giudizio per conflitto, diretto alla verifica dell’ordine costituzionale delle competenze e non ad un generale controllo di legittimità dell’atto, v. sentenza, qui richiamata, n. 457/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dal Tribunale di
Treviso, sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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