Corte costituzionale
Sentenza n. 363/2001
Corte cost., sent. 16 novembre 2001, n. 363
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 363/2001
- Data di deposito
- 16 novembre 2001
- Data di decisione
- 6 novembre 2001
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:363
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 23 marzo 1999
Parametri
- art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 26613
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Roma, IV sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest’ultima ha dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse nel corso di un pubblico dibattito da un proprio componente, per le quali pende giudizio per diffamazione aggravata. L’atto con il quale è stato sollevato il conflitto è infatti carente dei requisiti stabiliti dagli artt. 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; dal momento che: a) difetta in esso, innanzi tutto, la richiesta alla Corte di una declaratoria di non spettanza alla Camera dei deputati del potere in contestazione e di conseguente annullamento della deliberazione impugnata - conformandosi il ricorso sotto questo aspetto, in modo inammissibile, all’ordinanza che promuove il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale -; b) le “ragioni” del conflitto vengono enunciate in modo generico e astratto attraverso citazioni di giurisprudenza non riferite al caso concreto; c) né risulta espressa in maniera compiuta la censura che si intende muovere nei confronti della delibera che ha dato origine al conflitto. - Sull’ammissibilità del ricorso, in prima e sommaria delibazione, v. ordinanza n. 315/2000. - Sul duplice contenuto e sulla duplice funzione dell’atto introduttivo del giudizio per conflitto tra poteri, v. ordinanze, qui richiamate, n. 228/1975 e 229/1975. - Sulle forme e le regole applicabili ai ricorsi per conflitto tra poteri, v. sentenza n. 10/2000 e sul “petitum” ordinanza n. 264/2000, sentenza n. 137/2001. - Sulla esclusione, in sede di giudizio sui conflitti, di un generale controllo di legittimità dell’atto invasivo, v. sentenza, qui richiamata, n. 457/1999. - Sul difetto di compiuta indicazione della censura che si intende muovere con il ricorso, v. sentenza n. 477/2000 e ordinanza n. 318/1999, qui richiamate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma, IV
sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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