Corte costituzionale

Sentenza n. 350/2001

Corte cost., sent. 6 novembre 2001, n. 350

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
350/2001
Data di deposito
6 novembre 2001
Data di decisione
5 novembre 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:350

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 1, lett. d), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 4 del 9 febbraio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 26594

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale della Valle d’Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto sindaco o vice sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco. Vale, infatti, per tale disposizione la ratio applicata in analoga questione (riguardante l’art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 450 del 2000), dovendo ritenersi perciò in contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza la contraddizione fra la ineleggibilità stabilita a carico del congiunto di un appaltatore del Comune, e la incompatibilità sancita per il caso dell’appaltatore in proprio, e, dunque, l’aver riservato un trattamento diverso e più gravoso ad una circostanza impediente addirittura di minor peso rispetto a quella che dà luogo a semplice incompatibilità. Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità denunciato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, lettera d della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto sindaco o vice sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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