Corte costituzionale
Sentenza n. 350/2001
Corte cost., sent. 6 novembre 2001, n. 350
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 350/2001
- Data di deposito
- 6 novembre 2001
- Data di decisione
- 5 novembre 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:350
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, lett. d), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 4 del 9 febbraio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 26594
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale della Valle d’Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto sindaco o vice sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco. Vale, infatti, per tale disposizione la ratio applicata in analoga questione (riguardante l’art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 450 del 2000), dovendo ritenersi perciò in contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza la contraddizione fra la ineleggibilità stabilita a carico del congiunto di un appaltatore del Comune, e la incompatibilità sancita per il caso dell’appaltatore in proprio, e, dunque, l’aver riservato un trattamento diverso e più gravoso ad una circostanza impediente addirittura di minor peso rispetto a quella che dà luogo a semplice incompatibilità. Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità denunciato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, lettera d della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto sindaco o vice sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze