Corte costituzionale

Sentenza n. 335/2001

Corte cost., sent. 19 ottobre 2001, n. 335

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
335/2001
Data di deposito
19 ottobre 2001
Data di decisione
8 ottobre 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:335

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 4, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 65 del 28 novembre 1988
  • art. 29, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 22 del 14 giugno 1996

Parametri

  • art. 120, Costituzione
  • art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997

Massime

Massima n. 26566

La non implausibile motivazione data dal giudice rimettente in ordine al persistere della rilevanza della questione sollevata nei confronti delle leggi n. 22 del 1996 e n. 65 del 1988 della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di smaltimento dei rifiuti solidi, nonostante la sopravvenienza di altra legge (n. 13 del 1998), peraltro a carattere non retroattivo, incidente sulla stessa materia, induce a respingere l’eccezione di irrilevanza formulata dalla stessa Regione. - Sulle precedenti restituzioni atti riguardanti la stessa vicenda, v. ordinanze, qui richiamate, n. 22/1998 e n. 442/1999.

Massima n. 26567

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 29 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 e 16, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65, limitatamente al divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi. Divieto, questo, che non solo può pregiudicare il conseguimento dello smaltimento di tali rifiuti in contrasto, quindi, con le finalità assegnate dalle norme di riforma economico-sociale dettate in materia dal decreto n. 22 del 1997, ma introduce, in contrasto con l’art. 120 della Costituzione, un ostacolo alla libera circolazione di cose tra le regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario o ambientale, di tale limitazione. Restano assorbiti ulteriori profili. - Sul divieto di smaltimento dei rifiuti (non pericolosi) o speciali assimilabili, di provenienza extraregionale, v. sentenza n. 196/1998; e sul diverso regime applicabile ai rifiuti tossici e nocivi (pericolosi), v. sentenza n. 281/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 29 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive) e 16, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), limitatamente al divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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