Corte costituzionale
Sentenza n. 335/2001
Corte cost., sent. 19 ottobre 2001, n. 335
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 335/2001
- Data di deposito
- 19 ottobre 2001
- Data di decisione
- 8 ottobre 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:335
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 4, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 65 del 28 novembre 1988
- art. 29, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 22 del 14 giugno 1996
Parametri
- art. 120, Costituzione
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
Massime
Massima n. 26566
La non implausibile motivazione data dal giudice rimettente in ordine al persistere della rilevanza della questione sollevata nei confronti delle leggi n. 22 del 1996 e n. 65 del 1988 della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di smaltimento dei rifiuti solidi, nonostante la sopravvenienza di altra legge (n. 13 del 1998), peraltro a carattere non retroattivo, incidente sulla stessa materia, induce a respingere l’eccezione di irrilevanza formulata dalla stessa Regione. - Sulle precedenti restituzioni atti riguardanti la stessa vicenda, v. ordinanze, qui richiamate, n. 22/1998 e n. 442/1999.
Massima n. 26567
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 29 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 e 16, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65, limitatamente al divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi. Divieto, questo, che non solo può pregiudicare il conseguimento dello smaltimento di tali rifiuti in contrasto, quindi, con le finalità assegnate dalle norme di riforma economico-sociale dettate in materia dal decreto n. 22 del 1997, ma introduce, in contrasto con l’art. 120 della Costituzione, un ostacolo alla libera circolazione di cose tra le regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario o ambientale, di tale limitazione. Restano assorbiti ulteriori profili. - Sul divieto di smaltimento dei rifiuti (non pericolosi) o speciali assimilabili, di provenienza extraregionale, v. sentenza n. 196/1998; e sul diverso regime applicabile ai rifiuti tossici e nocivi (pericolosi), v. sentenza n. 281/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 29 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive) e 16, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), limitatamente al divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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