Corte costituzionale
Sentenza n. 290/2001
Corte cost., sent. 25 luglio 2001, n. 290
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 290/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:290
Norme oggetto del giudizio
- art. 163, comma 2, lettera d), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
Parametri
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 1, comma 3, lettera l), legge n. 59 del 15 marzo 1997
Massime
Massima n. 26487
La scelta compiuta dal legislatore delegato di conferire ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi - già di competenza del questore - relativi al rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari di cui all'art. 115 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 costituisce l'esito del bilanciamento tra istanze di sviluppo economico delle comunità locali ed esigenze di ordine pubblico, non in contrasto ma anzi in coerenza con le direttive contenute nella legge di delegazione. Infatti, per un verso, essa si basa sulla non irragionevole premessa che siano gli organi delle comunità locali, per la loro maggiore vicinanza alle popolazioni amministrate, ad averne a cuore lo sviluppo economico, in applicazione del principio di sussidiarietà, la cui realizzazione costituisce uno dei principali obiettivi della legge di delegazione; per altro, non puo' dirsi che l'interesse alla sicurezza e all'ordine pubblico assuma, rispetto allo sviluppo delle comunità locali, un rilievo talmente preminente da imporre, come soluzione costituzionalmente obbligata, che le funzioni e i compiti in materia siano attribuiti non all'autorità locale, ma a quella di pubblica sicurezza. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sollevata in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione. - Sulla ripartizione delle attribuzioni tra lo Stato e le Regioni, in relazione alle funzioni di polizia, v. sentenze n. 77/1987 e n. 218/1988. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 163, comma 2, lettera d) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata,
in riferimento all'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dal
tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione staccata di
Latina - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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