Corte costituzionale

Sentenza n. 289/2001

Corte cost., sent. 25 luglio 2001, n. 289

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
289/2001
Data di deposito
25 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:289

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 9 luglio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 26486

Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico di un componente della stessa Camera dei deputati, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente va annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 luglio 1998, per violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Deve, infatti, escludersi che la dichiarazione della quale il deputato è chiamato a rispondere, resa nel corso di un programma televisivo del tutto al di fuori di un'attività funzionale riconducibile alla qualità di membro della Camera, abbia carattere divulgativo di un'opinione già espressa nell'esercizio di funzioni parlamentari; non potendo aver rilievo gli atti di sindacato ispettivo compiuti dallo stesso parlamentare, evocati dalla difesa della Camera, che oltre a non essere legati da un rapporto di contestualità, non hanno alcuna precisa relazione di contenuto con la dichiarazione incriminata, e neppure gli atti di sindacato ispettivo compiuti da altri deputati, egualmente ricordati dalla difesa della Camera, in rapporto a vicende del tutto diverse da quella all'esame. - Sulla verifica del nesso funzionale delle opinioni espresse da membri del Parlamento all'esterno della sede parlamentare cfr. sentenze n. 10/2000, n. 11/2000, n. 56/2000, n. 58/2000, n. 82/2000, n. 320/2000, n. 321/2000, n. 420/2000. - Per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 354/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i

fatti per i quali è in corso presso il tribunale di Caltanissetta il

procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al

ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione; conseguentemente

Annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei

deputati nella seduta del 9 luglio 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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