Corte costituzionale
Sentenza n. 289/2001
Corte cost., sent. 25 luglio 2001, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 289/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:289
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 9 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 26486
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico di un componente della stessa Camera dei deputati, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente va annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 luglio 1998, per violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Deve, infatti, escludersi che la dichiarazione della quale il deputato è chiamato a rispondere, resa nel corso di un programma televisivo del tutto al di fuori di un'attività funzionale riconducibile alla qualità di membro della Camera, abbia carattere divulgativo di un'opinione già espressa nell'esercizio di funzioni parlamentari; non potendo aver rilievo gli atti di sindacato ispettivo compiuti dallo stesso parlamentare, evocati dalla difesa della Camera, che oltre a non essere legati da un rapporto di contestualità, non hanno alcuna precisa relazione di contenuto con la dichiarazione incriminata, e neppure gli atti di sindacato ispettivo compiuti da altri deputati, egualmente ricordati dalla difesa della Camera, in rapporto a vicende del tutto diverse da quella all'esame. - Sulla verifica del nesso funzionale delle opinioni espresse da membri del Parlamento all'esterno della sede parlamentare cfr. sentenze n. 10/2000, n. 11/2000, n. 56/2000, n. 58/2000, n. 82/2000, n. 320/2000, n. 321/2000, n. 420/2000. - Per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 354/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i
fatti per i quali è in corso presso il tribunale di Caltanissetta il
procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al
ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione; conseguentemente
Annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei
deputati nella seduta del 9 luglio 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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