Corte costituzionale
Sentenza n. 287/2001
Corte cost., sent. 25 luglio 2001, n. 287
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 287/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:287
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 5, legge n. 81 del 25 marzo 1993
Parametri
Massime
Massima n. 26481
E' ammissibile la questione, già in precedenza ritenuta manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice 'a quo', nel riproporla, ha integrato la precedente motivazione. - V., fra le tante, sentenza n. 176/2000. M.F.
Massima n. 26482
La questione di legittimità si deve incentrare esclusivamente sul comma 5 dell'art. 29 della legge n. 81 del 1993, giacché il rimettente, nonostante abbia espressamente indicato nell'ordinanza di rinvio i commi 3 e 5 del citato articolo non svolge alcuna censura in ordine alla prima di queste due disposizioni. M.F.
Massima n. 26483
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - l'art. 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nella parte in cui stabilisce che, in occasione delle campagne elettorali per le elezioni amministrative, la mancata indicazione del nome del committente responsabile sulle pubblicazioni di propaganda elettorale specificate nel comma 3 è punita con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni. Infatti, tale disposizione stabilisce un trattamento sanzionatorio arbitrariamente più severo rispetto a quello inflitto per la condotta sostanzialmente identica tenuta in occasione di elezioni politiche, e ciò appare tanto più irrazionale ed ingiustificato nel contesto di una disciplina sostanzialmente unitaria della materia e nel quadro della intervenuta depenalizzazione degli illeciti in materia di propaganda elettorale disposta per i vari tipi di competizione elettorale dalla legge n. 515 del 1993. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia penale, v. ordinanza n. 144/2001; sul limite alla potestà del legislatore della non arbitrarietà e della ragionevolezza, v. sentenze n. 531/2000 e n. 508/2000. - In materia di propaganda elettorale e relativi illeciti, v. sentenza n. 52/1996. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 5,
della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del
presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio
provinciale) nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3
con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
cinquanta milioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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