Corte costituzionale

Sentenza n. 287/2001

Corte cost., sent. 25 luglio 2001, n. 287

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
287/2001
Data di deposito
25 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:287

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 5, legge n. 81 del 25 marzo 1993

Parametri

Massime

Massima n. 26481

E' ammissibile la questione, già in precedenza ritenuta manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice 'a quo', nel riproporla, ha integrato la precedente motivazione. - V., fra le tante, sentenza n. 176/2000. M.F.

Massima n. 26482

La questione di legittimità si deve incentrare esclusivamente sul comma 5 dell'art. 29 della legge n. 81 del 1993, giacché il rimettente, nonostante abbia espressamente indicato nell'ordinanza di rinvio i commi 3 e 5 del citato articolo non svolge alcuna censura in ordine alla prima di queste due disposizioni. M.F.

Massima n. 26483

E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - l'art. 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nella parte in cui stabilisce che, in occasione delle campagne elettorali per le elezioni amministrative, la mancata indicazione del nome del committente responsabile sulle pubblicazioni di propaganda elettorale specificate nel comma 3 è punita con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni. Infatti, tale disposizione stabilisce un trattamento sanzionatorio arbitrariamente più severo rispetto a quello inflitto per la condotta sostanzialmente identica tenuta in occasione di elezioni politiche, e ciò appare tanto più irrazionale ed ingiustificato nel contesto di una disciplina sostanzialmente unitaria della materia e nel quadro della intervenuta depenalizzazione degli illeciti in materia di propaganda elettorale disposta per i vari tipi di competizione elettorale dalla legge n. 515 del 1993. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia penale, v. ordinanza n. 144/2001; sul limite alla potestà del legislatore della non arbitrarietà e della ragionevolezza, v. sentenze n. 531/2000 e n. 508/2000. - In materia di propaganda elettorale e relativi illeciti, v. sentenza n. 52/1996. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 5,

della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del

presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio

provinciale) nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3

con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché

con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire

cinquanta milioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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