Corte costituzionale

Sentenza n. 273/2001

Corte cost., sent. 20 luglio 2001, n. 273

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
273/2001
Data di deposito
20 luglio 2001
Data di decisione
5 luglio 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:273

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 203 del 12 luglio 1991
  • art. 2, comma 1, decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991
  • art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • legge n. 356 del 7 agosto 1992
  • art. 15, comma 1, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992

Parametri

Massime

Massima n. 26455

La disciplina in base alla quale la collaborazione con la giustizia opera anche quale requisito per l'ammissione alla liberazione condizionale, non comporta una modificazione degli elementi costitutivi della liberazione condizionale e, quindi, rimane estranea alla sfera di applicazione del principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., risolvendosi in un criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini di accertare il "sicuro ravvedimento" del condannato e la rottura dei collegamenti con le organizzazioni criminali di provenienza. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. - Sul presupposto interpretativo cui aderisce il giudice rimettente, v. sentenze, richiamate, n. 68/1995 e n. 39/1994. - Sulla sostanziale assimilazione della liberazione condizionale alle misure alternative alla detenzione, cfr. sentenze, qui richiamate, n. 138/2001, n. 418/1998, n. 188/1990 e n. 282/1989. - Sul peculiare significato della collaborazione con la giustizia, v. sentenze, richiamate, n. 357/1994, n. 68/1995, n. 504/1995 e n. 445/1997. - Sul principio rieducativo di cui all'art. 27 Cost., si vedano le sentenze richiamate n. 137/1999, n. 445/1997, n. 504/1995, n. 306/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e 4-bis comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), come modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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