Corte costituzionale

Sentenza n. 209/2001

Corte cost., sent. 26 giugno 2001, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
209/2001
Data di deposito
26 giugno 2001
Data di decisione
6 giugno 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:209

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13-bis, comma 1, legge della Regione Umbria n. 10 del 13 marzo 1995
  • art. 13, comma 1, legge della Regione Umbria n. 10 del 13 marzo 1995
  • art. 1, legge della Regione Umbria n. 2 del 15 gennaio 1997
  • art. 7, comma 1, legge della Regione Umbria n. 42 del 5 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 26359

Ai fini della rilevanza della questione che investe tre disposizioni di leggi regionali dell'Umbria - art. 13, comma 1 e art. 13-bis, comma 1, della legge regionale n. 10 del 1995 e art. 7, comma 1, della legge regionale n. 42 del 1997 -, è sufficiente la dimostrazione, che il Tribunale rimettente ha plausibilmente offerto, della necessità di applicare le norme denunciate per definire la controversia, senza che sia necessario stabilire quale diversa normativa risulterebbe applicabile nel caso di accoglimento della questione. Conseguentemente va disattesa l'eccezione di irrilevanza della questione, basata sul rilievo che da un suo eventuale accoglimento deriverebbe solo una situazione di vuoto normativo.

Massima n. 26360

Non influisce sull'esame nel merito della questione sollevata nei confronti di tre disposizioni di leggi regionali dell'Umbria, l'intervenuta abrogazione di una di esse (e cioè dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 10 del 1995), in quanto tale disposizione nel giudizio 'a quo' viene in considerazione indirettamente avendo le altre due disposizioni censurate confermato il congelamento dei criteri di ripartizione dei contributi, che la prima prevedeva, sui quali si appunta la censura di costituzionalità.

Massima n. 26361

Nessuna ingiustificata discriminazione fra imprese e nessuna lesione di legittimo affidamento delle imprese concessionarie discendono dalle disposizioni delle leggi regionali dell'Umbria le quali stabiliscono che le somme attribuite dalla Regione alle Province per l'erogazione dei contributi di esercizio a favore delle imprese che esercitano autolinee in concessione di trasporto pubblico locale siano, in via transitoria, ripartite fra le imprese aventi titolo nella stessa proporzione delle assegnazioni relative all'anno 1991, e quindi senza tenere conto delle percorrenze autorizzate ed effettuate dopo il 1991. Ad escludere, in particolare, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, vale la duplice considerazione che il sistema della legislazione regionale in materia non è fondato sul criterio della attribuzione dei contributi in proporzione alle percorrenze effettuate e che, conseguentemente, l'autorizzazione alla effettuazione di nuove percorrenze, ulteriori rispetto a quelle di cui si era tenuto conto nel riparto dei contributi per il 1991, non dava luogo al diritto alla corresponsione di nuovi contributi. Non è, quindi, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge regionale dell'Umbria 13 marzo 1995, n. 10, dell'art. 13-bis, comma 1, della stessa legge regionale n. 10 del 1995, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale dell'Umbria 15 gennaio 1997, n. 2 e dell'art. 7, comma 1, della legge regionale dell'Umbria 5 dicembre 1997, n. 42.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge regionale dell'Umbria 13 marzo 1995, n. 10 (Norme per il trasporto pubblico locale), dell'art. 13-bis comma 1, della stessa legge regionale n. 10 del 1995, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale dell'Umbria 15 gennaio 1997, n. 2 (Integrazione della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale), e dell'art. 7, comma 1, della legge regionale dell'Umbria 5 dicembre 1997, n. 42 (Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale - e modificazione della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 - Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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