Corte costituzionale
Sentenza n. 137/2001
Corte cost., sent. 17 maggio 2001, n. 137
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 137/2001
- Data di deposito
- 17 maggio 2001
- Data di decisione
- 9 maggio 2001
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:137
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 16 marzo 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26213
Non sono fondate le eccezioni di irricevibilità dell'atto introduttivo del giudizio per conflitto tra poteri in quanto proposto con ordinanza (nella specie della Corte d'appello di Milano) e non con ricorso, non essendo prospettate nuove argomentazioni che possano indurre al riesame di quanto già ritenuto al riguardo con precedenti sentenze. - Cfr. sentenze n. 420, n. 321, n. 320, n. 58, n. 56, n. 11 e n. 10/2000.
Massima n. 26214
Non è fondata la doglianza relativa alla omessa esposizione delle ragioni costituzionali del conflitto, nel caso in cui - come in quello all'esame - il conflitto veda opposta l'autorità giudiziaria ad una Assemblea parlamentare, in quanto il richiamo all'art. 68 della Costituzione - norma deputata a definire e a limitare le rispettive sfere della prerogativa parlamentare e della giurisdizione - consente di ritenere adempiuto l'onere di indicare i principi costituzionali che regolano la materia. - V., analogamente, sentenza n. 320/2000.
Massima n. 26215
Nel ricorso per conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Milano (nei confronti della Camera dei deputati), la richiesta di una pronuncia che dichiari che non spetta alla Camera la valutazione contenuta nella delibera impugnata e che annulli l'atto invasivo, è implicitamente desumibile sia dal contesto complessivo dell'ordinanza-ricorso sia dallo stesso dispositivo. Pertanto va respinta l'eccezione di irricevibilità dell'atto introduttivo sollevata dalla difesa della controparte.
Massima n. 26216
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso avanti alla Corte di appello di Milano procedimento penale nei confronti di alcuni deputati per i reati di oltraggio e di resistenza a pubblico ufficiale, e per il reato di oltraggio, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; e vanno di conseguenza annullate le deliberazioni di insindacabilità adottate dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1999. Non possono, infatti, essere identificate come espressione di attività parlamentari assistite dalla prerogativa sancita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione manifestazioni verbali o comportamenti materiali di membri del Parlamento che non presentino alcun collegamento con l'esercizio delle funzioni proprie del parlamentare o alcuna corrispondenza sostanziale con atti parlamentari tipici, traducendosi perciò in una illegittima interferenza con le attribuzioni dell'autorità giudiziaria. - V. anche sentenze n. 321, n. 320, n. 58, n. 11 e n. 10/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso avanti alla Corte di appello di Milano procedimento penale nei confronti dei deputati Roberto Maroni, Umberto Bossi, Davide Carlo Caparini, Piergiorgio Martinelli e Roberto Calderoli per i reati di oltraggio e di resistenza a pubblico ufficiale, e del deputato Mario Borghezio per il reato di oltraggio, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
Annulla, per l'effetto, le deliberazioni di insindacabilità adottate dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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