Corte costituzionale

Sentenza n. 135/2001

Corte cost., sent. 17 maggio 2001, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
135/2001
Data di deposito
17 maggio 2001
Data di decisione
9 maggio 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:135

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Liguria del 26 gennaio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26206

La reiterazione del rinvio governativo non può costituire motivo di inammissibilità di una questione proposta in via principale dal Governo nei confronti di una legge regionale - nella specie, della Regione Liguria - riapprovata per la terza volta a maggioranza assoluta, in quanto la Regione in relazione all'atto di rinvio ritenuto lesivo di una legge sprovvista, in base ai criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale, del carattere di novità, avrebbe potuto difendere la propria sfera di autonomia sollevando conflitto di attribuzione, sicché l'ulteriore riapprovazione a maggioranza assoluta della legge nuovamente rinviata necessariamente riapre l'iter procedimentale di cui all'art. 127 della Costituzione. - Sui presupposti per l'impugnativa di una delibera legislativa regionale, secondo il sistema delineato dall'art. 127 Cost., v. sentenze richiamate n. 154/1990, n. 287/1994, n. 359/1994, n. 260/1995, n. 158/1988.

Massima n. 26207

Ha fondamento l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Liguria riapprovata il 26 gennaio 1999, sollevata in via principale dal Governo in riferimento al principio che riserva allo Stato la competenza in materia di individuazione delle specie cacciabili e di variazione dei relativi elenchi, non trovando tale motivo di ricorso la necessaria corrispondenza in rilievi formulati dal Governo in sede di rinvio.

Massima n. 26208

E' costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 19 della legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 - la delibera legislativa della Regione Liguria recante modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, riapprovata, a seguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale della Liguria il 26 gennaio 1999. Tale delibera, infatti, contravvenendo alla rigorosa disciplina del controllo faunistico recata dall'art. 19 della legge n. 157 del 1999 - che costituisce un principio fondamentale della materia a norma dell'art. 117 Cost. ed è strettamente connessa all'ambito di operatività della direttiva CEE per la conservazione degli uccelli selvatici -, non garantisce né il rispetto della procedura di consultazione dell'Istituto nazionale della fauna selvatica né l'osservanza del procedimento previsto in caso di inefficacia dei metodi ecologici, risolvendosi in una misura diretta a consentire - sia pure in via derogatoria e allo scopo di prevenire danni alle colture - l'abbattimento dello storno, non più ammesso al prelievo venatorio a seguito del d.P.C.M. 21 marzo 1997, e dunque una forma di controllo - la caccia di selezione ad opera della generalita' dei cacciatori - non consentita dall'art. 19 della legge quadro e dal comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 29 del 1994 che ne riproduce il disposto. - Sulla disciplina recata dall'art. 19 della legge n. 157/1992, v. sentenza n. 168/1999. - Sulla procedura prevista in materia di protezione della fauna e caccia dalla legislazione statale, v. sentenze (qui richiamate) n. 53/2000, n. 272/1996, n. 248 e n. 35/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della delibera

legislativa recante "Ulteriori modificazioni alla legge regionale

1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)", riapprovata, a

seguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale della Liguria

il 26 gennaio 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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