Corte costituzionale
Sentenza n. 120/2001
Corte cost., sent. 11 maggio 2001, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/2001
- Data di deposito
- 11 maggio 2001
- Data di decisione
- 7 maggio 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:120
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26183
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, l'art. 299, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli. Infatti precludere all'adottato maggiorenne la possibilità di mantenere il cognome utilizzato da sempre e segno distintivo ormai radicato nel contesto sociale in cui egli vive, si risolve in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità; preclusione che mostra, inoltre, la sua irrazionalità alla luce della riforma dell'adozione (con legge n. 184 del 1983), in virtù della quale sussiste ora una netta distinzione fra l'adozione dei minori e quella dei maggiorenni, in quanto quest'ultima, a differenza della prima, non crea alcun vincolo di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante e consente altresì che vengano mantenuti i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine. - Sul diritto al nome, garantito dall'art. 2 della Costituzione, quale diritto inviolabile, v. sentenze n. 297/1996 e n. 13/1994. - Sull'adozione dei maggiorenni, in particolare si vedano sentenze n. 500/2000 e n. 240/1998 nonché ordinanza n. 82/2001.
Massima n. 26184
Non appare irrazionale nè lede il diritto all'identità personale la regola dell'art. 299, primo comma, del codice civile, che impone all'adottato, nell'assumere il cognome dell'adottante, di anteporlo al proprio, in quanto la lesione di tale identità è ravvisabile nella soppressione del cognome originario dell'adottato, non certo nella sua collocazione dopo il cognome dell'adottante. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299,
secondo comma, del codice civile, nella parte in cui nonprevede che,
qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori,
l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello
originariamente attribuitogli;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice
civilesollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della
Costituzione, dalla Corte di appello di Palermo con l'ordinanza di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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