Corte costituzionale

Sentenza n. 120/2001

Corte cost., sent. 11 maggio 2001, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/2001
Data di deposito
11 maggio 2001
Data di decisione
7 maggio 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:120

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26183

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, l'art. 299, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli. Infatti precludere all'adottato maggiorenne la possibilità di mantenere il cognome utilizzato da sempre e segno distintivo ormai radicato nel contesto sociale in cui egli vive, si risolve in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità; preclusione che mostra, inoltre, la sua irrazionalità alla luce della riforma dell'adozione (con legge n. 184 del 1983), in virtù della quale sussiste ora una netta distinzione fra l'adozione dei minori e quella dei maggiorenni, in quanto quest'ultima, a differenza della prima, non crea alcun vincolo di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante e consente altresì che vengano mantenuti i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine. - Sul diritto al nome, garantito dall'art. 2 della Costituzione, quale diritto inviolabile, v. sentenze n. 297/1996 e n. 13/1994. - Sull'adozione dei maggiorenni, in particolare si vedano sentenze n. 500/2000 e n. 240/1998 nonché ordinanza n. 82/2001.

Massima n. 26184

Non appare irrazionale nè lede il diritto all'identità personale la regola dell'art. 299, primo comma, del codice civile, che impone all'adottato, nell'assumere il cognome dell'adottante, di anteporlo al proprio, in quanto la lesione di tale identità è ravvisabile nella soppressione del cognome originario dell'adottato, non certo nella sua collocazione dopo il cognome dell'adottante. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299,

secondo comma, del codice civile, nella parte in cui nonprevede che,

qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori,

l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello

originariamente attribuitogli;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice

civilesollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della

Costituzione, dalla Corte di appello di Palermo con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze