Corte costituzionale
Sentenza n. 114/2001
Corte cost., sent. 9 maggio 2001, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/2001
- Data di deposito
- 9 maggio 2001
- Data di decisione
- 7 maggio 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:114
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26172
La personalità e l'integrità morale del minore, chiamato a deporre quale testimone nel corso di un incidente probatorio, sono adeguatamente tutelate sia dall'art. 472, comma 4, cod. proc. pen. (il quale consente al giudice di procedere a porte chiuse); sia dall'art. 498, comma 4, cod. proc. pen. (il quale impedisce alle parti di condurre direttamente l'esame incrociato del minore); sia, soprattutto, dall'art. 498, comma 4-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 13, comma 6, della legge n. 269 del 1998), il quale rende applicabile a qualsiasi ipotesi di reato le particolari modalità di assunzione della prova testimoniale previste dall'art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen.. Non è, quindi, fondata la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma, nella parte in cui non include l'ipotesi di reato di cui all'art. 572 del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova nelle forme dell'incidente probatorio vi siano minori di sedici anni, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno. - L'art. 398 cod. proc. pen., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 269/98, era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 262/1998. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 398, comma 5-bis del codice di procedura penale
(Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Modena con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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