Corte costituzionale

Sentenza n. 114/2001

Corte cost., sent. 9 maggio 2001, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/2001
Data di deposito
9 maggio 2001
Data di decisione
7 maggio 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:114

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26172

La personalità e l'integrità morale del minore, chiamato a deporre quale testimone nel corso di un incidente probatorio, sono adeguatamente tutelate sia dall'art. 472, comma 4, cod. proc. pen. (il quale consente al giudice di procedere a porte chiuse); sia dall'art. 498, comma 4, cod. proc. pen. (il quale impedisce alle parti di condurre direttamente l'esame incrociato del minore); sia, soprattutto, dall'art. 498, comma 4-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 13, comma 6, della legge n. 269 del 1998), il quale rende applicabile a qualsiasi ipotesi di reato le particolari modalità di assunzione della prova testimoniale previste dall'art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen.. Non è, quindi, fondata la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma, nella parte in cui non include l'ipotesi di reato di cui all'art. 572 del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova nelle forme dell'incidente probatorio vi siano minori di sedici anni, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno. - L'art. 398 cod. proc. pen., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 269/98, era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 262/1998. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 398, comma 5-bis del codice di procedura penale

(Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Modena con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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