Corte costituzionale

Sentenza n. 113/2001

Corte cost., sent. 9 maggio 2001, n. 113

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
113/2001
Data di deposito
9 maggio 2001
Data di decisione
7 maggio 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:113

Norme oggetto del giudizio

  • art. 124, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 40, legge n. 1646 del 22 novembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 26166

In virtù di quanto emerge chiaramente dall'ordinanza di rimessione, è suscettibile di essere rettificata - sì da non precludere l'esame della questione - l'imprecisa indicazione, da parte del giudice 'a quo', della norma portata al vaglio della Corte, nel senso che oggetto della censura di incostituzionalità è non già l'ultimo comma dell'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 bensì il quinto comma della medesima disposizione.

Massima n. 26168

Il decreto presidenziale n. 1092 del 1973 è stato emanato in attuazione di delega legislativa, e dunque costituisce atto di normazione primaria delegata, dotato, come tale, di valore e forza di legge e, al tempo stesso, soggetto al giudizio della Corte. E' da respingere, pertanto, l'eccezione di inammissibilità della questione basata sull'assunto che la norma impugnata non sarebbe suscettibile di sindacato in sede di giudizio di costituzionalità in quanto contenuta in un atto - decreto presidenziale - gerarchicamente subordinato alle fonti legislative.

Massima n. 26169

E' da respingere l'eccezione di inammissibilità della questione formulata in base all'assunto che il rimettente chiederebbe uno scrutinio sulla "legittimità costituzionale dell'interpretazione di una legge". Infatti, l'ordinanza di rimessione, lungi dal prospettare un quesito interpretativo, tale da lasciare irrisolto il dubbio ermeneutico sulla portata delle disposizioni denunciate, individua, non senza plausibilmente argomentare, la "norma" in contrasto con il parametro evocato, rinvenendola nel combinato disposto delle disposizioni medesime.

Massima n. 26170

Non sussiste il prospettato difetto di rilevanza della questione per inapplicabilità nel giudizio principale delle disposizioni censurate, dal momento che il giudice 'a quo' evidenzia espressamente che egli è chiamato a decidere anche su una domanda di accertamento del diritto al riconoscimento dell'incremento della posizione assicurativa spettante alla ricorrente presso l'INPS, tramite il computo del periodo di studi riscattato, così fornendo una motivazione esauriente e plausibile, in fatto e diritto.

Massima n. 26171

E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 124, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui - per i periodi di studi che siano stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - subordinano la costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, "vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato". Tale preclusione, infatti, non è sorretta da alcuna giustificazione ed appare disarmonica rispetto all'istituto del riscatto per i dipendenti statali, come si è venuto configurando nell'art. 13 citato, al termine di un lungo processo normativo preordinato a garantire alla preparazione professionale "ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza". E questo non solo per incentivare l'accesso nella pubblica amministrazione di personale idoneo per preparazione e cultura, ma anche al fine di evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l'inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all'impiego. - Sull'istituto del riscatto per i dipendenti statali v. il richiamo alle sentenze n. 52/2000 e n. 112/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 124, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui - per i periodi di studi che siano stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - subordinano la costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, "vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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