Corte costituzionale

Sentenza n. 105/2001

Corte cost., sent. 10 aprile 2001, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/2001
Data di deposito
10 aprile 2001
Data di decisione
22 marzo 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:105

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26150

L'art. 13, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sia in base all'interpretazione letterale, sia in base a quella sistematica, va inteso nel senso che il giudizio di convalida del trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea investe non solo il trattenimento stesso, ma anche il provvedimento di espulsione amministrativa, e la sua specifica modalità di esecuzione consistente nell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Pertanto, in caso di insussistenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 13 del d. lgs. n. 286 del 1998 per far luogo al trattenimento, la mancata convalida travolge necessariamente anche il suddetto provvedimento di accompagnamento. E', pertanto, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che la mancata convalida del trattenimento, in caso di insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 del d. lgs. n. 286 del 1998, elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. - In tema di incidenza sulla libertà personale dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, v. sentenza n. 62/1994. - Sulla qualificazione del foglio di via obbligatoria quale misura incidente sulla libertà personale, v. sentenza n. 2/1956. - Sulla compatibilità dell'ordine di rimpatrio con l'art. 13 Cost., v. sentenza n. 210/195. - Sulla compatibilità con l'art. 13 Cost. delle norme che consentono accertamenti tossicologici, v. sentenza n. 194/1996. M.R.

Massima n. 26151

In tema di trattenimento dello straniero espulso presso i centri di permanenza temporanea, la circostanza che il controllo giurisdizionale sul trattenimento stesso avvenga nella forma della convalida di un atto dell'autorità di pubblica sicurezza, non comporta alcuna violazione della riserva di giurisdizione posta dall'articolo 13 della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

1) Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'art. 13, commi secondo e terzo, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata, in riferimento all'art. 13, commi secondo e terzo, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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