Corte costituzionale
Ordinanza n. 99/2001
Corte cost., ord. 4 aprile 2001, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 99/2001
- Data di deposito
- 4 aprile 2001
- Data di decisione
- 21 marzo 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-ter, comma 2, decreto-legge n. 82 del 7 aprile 2000
- legge n. 144 del 5 giugno 2000
- art. 4-ter, comma 1, decreto-legge n. 82 del 7 aprile 2000
Parametri
Massime
Massima n. 26141
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, nella parte in cui "preclude l'accesso al rito abbreviato agli imputati di reati punibili con pene diverse dall'ergastolo, ove l'istruzione dibattimentale sia già in corso alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, e non estende agli stessi la possibilità concessa dal comma 2 del detto articolo di proporre la relativa istanza alla prima udienza utile del processo", in quanto le disposizioni impugnate hanno carattere transitorio, sicché la disparità di trattamento denunziata dal rimettente risulta in realtà giustificata dalla diversa incidenza delle modifiche normative, rispetto al precedente regime di accesso al giudizio abbreviato. - Sulla inapplicabilità del rito abbreviato agli imputati di reati puniti con l'ergastolo, prima della modifca di cui alla legge n. 479 del 1999, v. sentenza n. 176/1991. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 1 e 2, del decreto-legge. 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei
termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato),
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2001.
Il direttore della Cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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