Corte costituzionale
Ordinanza n. 98/2001
Corte cost., ord. 4 aprile 2001, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 98/2001
- Data di deposito
- 4 aprile 2001
- Data di decisione
- 21 marzo 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:98
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 479 del 16 dicembre 1999
- art. 33-bis, comma 1, lett. b, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 26137
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis, comma 1, lett. b del codice di procedura penale, là dove non prevede che sia attribuito anche al tribunale militare in composizione collegiale il reato di peculato militare (di cui all'art. 215 cod. pen. militare di pace), derivando da tale disposizione, secondo il giudice rimettente, irrazionalità del sistema e disparità di trattamento fra imputati di peculato comune, giudicato dal tribunale in composizione collegiale, e imputati di peculato militare. La questione è, infatti, irrilevante, non trovando applicazione nei giudizi militari la norma denunciata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis comma 1, lettera b del codice di procedura penale (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale), come modificato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare di Torino, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare di Padova e dal tribunale militare di Padova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 aprile 2001.
Il Direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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