Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/2001

Corte cost., ord. 4 aprile 2001, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
98/2001
Data di deposito
4 aprile 2001
Data di decisione
21 marzo 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge n. 479 del 16 dicembre 1999
  • art. 33-bis, comma 1, lett. b, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 26137

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis, comma 1, lett. b del codice di procedura penale, là dove non prevede che sia attribuito anche al tribunale militare in composizione collegiale il reato di peculato militare (di cui all'art. 215 cod. pen. militare di pace), derivando da tale disposizione, secondo il giudice rimettente, irrazionalità del sistema e disparità di trattamento fra imputati di peculato comune, giudicato dal tribunale in composizione collegiale, e imputati di peculato militare. La questione è, infatti, irrilevante, non trovando applicazione nei giudizi militari la norma denunciata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis comma 1, lettera b del codice di procedura penale (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale), come modificato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare di Torino, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare di Padova e dal tribunale militare di Padova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 aprile 2001.

Il Direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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