Corte costituzionale
Ordinanza n. 81/2001
Corte cost., ord. 23 marzo 2001, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 81/2001
- Data di deposito
- 23 marzo 2001
- Data di decisione
- 19 marzo 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 3, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 1, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 5, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 6, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 2, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 26119
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui attribuisce al Ministro delle finanze il potere di determinare il trattamento economico dei giudici tributari e quello di provvedere al pagamento dei relativi compensi mensili, per omessa indicazione degli elementi di fatto oggetto della controversia. - V. ordinanza n. 8/2000, per l'inammissibilità motivata dal carattere apodittico dell'affermazione sulla rilevanza. M.R.
Massima n. 26120
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di tutte le norme che regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui attribuisce al Ministro delle finanze il potere di determinare il trattamento economico dei giudici tributari e quello di provvedere al pagamento dei relativi compensi mensili, per avere le disposizioni impugnate oggetti eterogenei e privi di quella reciproca connessione, necessaria per la valida introduzione del giudizio di legittimità costituzionale. - Per la inammissibilità della questione nel caso di impugnazione di norme tra loro eterogenee, si veda la sentenza n. 263/1994. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 e "di tutte le norme che regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6" del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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