Corte costituzionale
Ordinanza n. 60/2001
Corte cost., ord. 13 marzo 2001, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 60/2001
- Data di deposito
- 13 marzo 2001
- Data di decisione
- 5 marzo 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 94, comma 6, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 17, comma 18, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 26083
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui prevede, per i soli atti di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del novellato art. 94 del codice della strada, la possibilità di procedere, entro novanta giorni, alle necessarie regolarizzazioni senza l'applicazione di sanzioni. Infatti la scelta di introdurre un trattamento di favore rispetto ad un regime sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del legislatore, e non è censurabile se non quando sia esercitata in modo palesemente irragionevole. - Sulla discrezionalità per il legislatore di disporre eccezioni al regime sanzionatorio, si vedano le ordinanze n. 316 e n. 10/1999; e le sentenze n. 431/1997 e n. 272/1994. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
introdotto dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze