Corte costituzionale
Ordinanza n. 46/2001
Corte cost., ord. 6 marzo 2001, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 46/2001
- Data di deposito
- 6 marzo 2001
- Data di decisione
- 21 febbraio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 13, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 26059
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria estingua, oltre le violazione di natura urbanistica, anche il reato ambientale. La tutela del paesaggio rientra infatti tra i principi fondamentali della Costituzione, sicchè non irragionevolmente il legislatore ha escluso la possibilità di sanatoria per i reati ambientali dipendenti da abusi edilizi. - Sulla natura della concessione in sanatoria, si veda la sentenza n. 370/1988. - Sulla tutela del paesaggio quale valore fondamentale della Costituzione, si vedano le sentenze n. 151/1986, 417/1995, 259/1996, 419/1996. - Sul condono edilizio ex legge n. 724/1994, si vedano la sentenza n. 85/1998 e l'ordinanza n. 327/2000. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e
22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Cuneo con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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