Corte costituzionale

Ordinanza n. 45/2001

Corte cost., ord. 6 marzo 2001, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
45/2001
Data di deposito
6 marzo 2001
Data di decisione
21 febbraio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:45

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 26058

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui non consente la sanatoria degli ampliamenti superiori al 30% della volumetria della costruzione originaria, anche se inferiori ai 750 metri cubi. Sussiste infatti, una evidente diversità oggettiva tra le costruzioni nuove e quelle preesistenti al condono previsto dalla legge n. 724 del 1994, sicchè il legislatore ha fatto uso non irrazionale della propria discrezionalità, prevedendo solo per le costruzioni preesistenti il limite di 750 mc quale misura massima dell'aumento abusivo di volumetria sanabile. - Sulla interpretazione sistematica dell'art. 39 della legge n. 724/1994, si veda la sentenza n. 302/1996, e l'ordinanza n. 395/1996. - Sulla natura eccezionale e non reiterabile del condono previsto dalla legge n. 724/1994, si vedano le sentenze n. 416/1995, n. 427/1995, e l'ordinanza n. 395/1996. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, della legge 23

dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia - Sezione

staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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