Corte costituzionale
Ordinanza n. 45/2001
Corte cost., ord. 6 marzo 2001, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 45/2001
- Data di deposito
- 6 marzo 2001
- Data di decisione
- 21 febbraio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 26058
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui non consente la sanatoria degli ampliamenti superiori al 30% della volumetria della costruzione originaria, anche se inferiori ai 750 metri cubi. Sussiste infatti, una evidente diversità oggettiva tra le costruzioni nuove e quelle preesistenti al condono previsto dalla legge n. 724 del 1994, sicchè il legislatore ha fatto uso non irrazionale della propria discrezionalità, prevedendo solo per le costruzioni preesistenti il limite di 750 mc quale misura massima dell'aumento abusivo di volumetria sanabile. - Sulla interpretazione sistematica dell'art. 39 della legge n. 724/1994, si veda la sentenza n. 302/1996, e l'ordinanza n. 395/1996. - Sulla natura eccezionale e non reiterabile del condono previsto dalla legge n. 724/1994, si vedano le sentenze n. 416/1995, n. 427/1995, e l'ordinanza n. 395/1996. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia - Sezione
staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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