Corte costituzionale

Ordinanza n. 407/2001

Corte cost., ord. 14 dicembre 2001, n. 407

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
407/2001
Data di deposito
14 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:407

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26681

Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza, trattandosi di questione erroneamente sollevata con riferimento ad una norma inapplicabile nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, del codice di procedura civile, denunziato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il cancelliere comunichi alle parti la data della prima udienza di comparizione, quando questa sia diversa dalla data indicata nell’atto di citazione. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 168-bis quarto comma, del

codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, dal giudice di pace di Lecce con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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