Corte costituzionale
Ordinanza n. 407/2001
Corte cost., ord. 14 dicembre 2001, n. 407
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 407/2001
- Data di deposito
- 14 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:407
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26681
Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza, trattandosi di questione erroneamente sollevata con riferimento ad una norma inapplicabile nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, del codice di procedura civile, denunziato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il cancelliere comunichi alle parti la data della prima udienza di comparizione, quando questa sia diversa dalla data indicata nell’atto di citazione. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 168-bis quarto comma, del
codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, dal giudice di pace di Lecce con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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