Corte costituzionale

Ordinanza n. 391/2001

Corte cost., ord. 6 dicembre 2001, n. 391

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
391/2001
Data di deposito
6 dicembre 2001
Data di decisione
22 novembre 2001
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Massimo Vari
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:391

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 18 marzo 1998

Parametri

Massime

Massima n. 26655

E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, sezione quinta stralcio civile, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione assunta da quest’ultima il 18 marzo 1998 con la quale è stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro nel corso di trasmissioni televisive. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo, richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: in quanto, per un verso, sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati a ricorrere e a resistere nel conflitto quali organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e in ordine all’applicabilità dell’art. 68 della Costituzione; e, per altro verso, viene lamentata la lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite al ricorrente in conseguenza della predetta deliberazione di insindacabilità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio,

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Roma, sezione quinta stralcio civile, nei confronti della Camera dei deputati;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Roma, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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