Corte costituzionale
Ordinanza n. 391/2001
Corte cost., ord. 6 dicembre 2001, n. 391
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 391/2001
- Data di deposito
- 6 dicembre 2001
- Data di decisione
- 22 novembre 2001
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:391
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 18 marzo 1998
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 26655
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, sezione quinta stralcio civile, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione assunta da quest’ultima il 18 marzo 1998 con la quale è stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro nel corso di trasmissioni televisive. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo, richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: in quanto, per un verso, sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati a ricorrere e a resistere nel conflitto quali organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e in ordine all’applicabilità dell’art. 68 della Costituzione; e, per altro verso, viene lamentata la lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite al ricorrente in conseguenza della predetta deliberazione di insindacabilità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio,
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Roma, sezione quinta stralcio civile, nei confronti della Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Roma, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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