Corte costituzionale
Ordinanza n. 388/2001
Corte cost., ord. 6 dicembre 2001, n. 388
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 388/2001
- Data di deposito
- 6 dicembre 2001
- Data di decisione
- 22 novembre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:388
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 6, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 26650
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell’art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui le disposizioni censurate non prevedono che la mancata convalida del trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e di assistenza, in caso di insussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica e che tale provvedimento sia comunicato all’autorità giudiziaria per essere assoggettato a convalida. Infatti la questione è stata già dichiarata non fondata e i rimettenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da indurre a rivedere l’orientamento espresso. - V. precedenti sentenza n. 105/2001 e ordinanza 298/2001. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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