Corte costituzionale
Ordinanza n. 386/2001
Corte cost., ord. 6 dicembre 2001, n. 386
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 386/2001
- Data di deposito
- 6 dicembre 2001
- Data di decisione
- 22 novembre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:386
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26646
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata prevede che, per effetto della convalida della autorità giudiziaria, il trattenimento dello straniero presso centri di permanenza temporanea ed assistenza possa protrarsi fino a complessivi venti giorni. Infatti la questione è stata già dichiarata non fondata e i rimettenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati. - V. precedente sentenza n. 105/2001. M.F.
Massima n. 26647
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’art. 13, secondo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, consentendo al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l’indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, permetterebbe all’autorità di polizia di adottare tale misura anche per un impedimento accidentale non addebitabile allo straniero. Infatti la omessa descrizione nelle ordinanze di rimessione delle concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida avevano preso le mosse, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle quali può di per sé costituire la base legale della misura restrittiva, si risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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