Corte costituzionale

Ordinanza n. 386/2001

Corte cost., ord. 6 dicembre 2001, n. 386

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
386/2001
Data di deposito
6 dicembre 2001
Data di decisione
22 novembre 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:386

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26646

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata prevede che, per effetto della convalida della autorità giudiziaria, il trattenimento dello straniero presso centri di permanenza temporanea ed assistenza possa protrarsi fino a complessivi venti giorni. Infatti la questione è stata già dichiarata non fondata e i rimettenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati. - V. precedente sentenza n. 105/2001. M.F.

Massima n. 26647

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’art. 13, secondo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, consentendo al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l’indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, permetterebbe all’autorità di polizia di adottare tale misura anche per un impedimento accidentale non addebitabile allo straniero. Infatti la omessa descrizione nelle ordinanze di rimessione delle concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida avevano preso le mosse, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle quali può di per sé costituire la base legale della misura restrittiva, si risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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