Corte costituzionale
Ordinanza n. 380/2001
Corte cost., ord. 28 novembre 2001, n. 380
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 380/2001
- Data di deposito
- 28 novembre 2001
- Data di decisione
- 22 novembre 2001
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:380
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001
Parametri
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 26636
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alle deliberazioni dell’Assemblea parlamentare con le quali è stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse da due senatori (uno dei quali tale all’epoca dei fatti). Ricorrono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: in quanto, per un verso, sia il giudice dell’udienza preliminare, sia il Senato della Repubblica sono organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e, per altro verso, viene denunciata dal ricorrente la illegittima menomazione della propria sfera di attribuzioni recata dalle deliberazioni parlamentari impugnate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui in epigrafe, proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona nei confronti del Senato della Repubblica;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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