Corte costituzionale
Ordinanza n. 373/2001
Corte cost., ord. 22 novembre 2001, n. 373
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 373/2001
- Data di deposito
- 22 novembre 2001
- Data di decisione
- 19 novembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:373
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Campania del 4 gennaio 2000
Parametri
- art. 23, ultimo comma, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 117, Costituzione
- art. 1, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- legge n. 33 del 29 febbraio 1980
- art. 26-septies, decreto legge n. 663 del 30 dicembre 1979
Massime
Massima n. 26623
Nel giudizio sulla legittimità costituzionale della legge riapprovata dalla Regione Campania il 4 gennaio 2000, è inammissibile la costituzione in giudizio della stessa Regione Campania, avvenuta dopo la scadenza del termine, di carattere perentorio, previsto dall’art. 23, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - V., nello stesso senso, sentenza, qui richiamata, n. 417/2000.
Massima n. 26624
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Campania riapprovata il 4 gennaio 2000, recante modifica alla legge regionale n. 75/1980, concernente la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull’occupazione giovanile (n. 285 del 1977) - questione sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all’art. 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 -, in quanto l’atto governativo di rinvio, omettendo di indicare le norme costituzionali e quelle statali di principio di cui pur si lamenta nel ricorso governativo la violazione, non risponde ai requisiti che esso deve possedere per la valida instaurazione del giudizio di costituzionalità della legge impugnata. - Cfr. ordinanza n. 162/1988. - Sulla necessità di una indicazione quanto meno nelle linee essenziali, anche nell’atto di rinvio al Consiglio regionale, dei motivi di incostituzionalità della legge regionale impugnata dal Governo, al fine della verifica circa la corrispondenza tra l’atto di rinvio e il successivo ricorso, v. sentenze n. 569/2000 e 194/1997; n. 243/1996 e n. 233/1994 (qui richiamate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Campania riapprovata il 4 gennaio 2000 (Modifica al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75, concernente: "Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull'occupazione giovanile del 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni"), sollevata, in relazione all'art. 117 della Costituzione, all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'art. 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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