Corte costituzionale
Ordinanza n. 330/2001
Corte cost., ord. 27 settembre 2001, n. 330
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 330/2001
- Data di deposito
- 27 settembre 2001
- Data di decisione
- 24 settembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:330
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 10, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 26555
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in quanto la disposizione censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (con la sentenza n. 416/2000), nel senso richiesto dall'attuale rimettente, venendo meno, conseguentemente, il divieto di rimborso dell'imposta di registro, in caso di cumulo di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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