Corte costituzionale

Ordinanza n. 330/2001

Corte cost., ord. 27 settembre 2001, n. 330

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
330/2001
Data di deposito
27 settembre 2001
Data di decisione
24 settembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:330

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 10, legge n. 448 del 23 dicembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 26555

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in quanto la disposizione censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (con la sentenza n. 416/2000), nel senso richiesto dall'attuale rimettente, venendo meno, conseguentemente, il divieto di rimborso dell'imposta di registro, in caso di cumulo di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge

23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento

all'articolo 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

provinciale di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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