Corte costituzionale
Ordinanza n. 32/2001
Corte cost., ord. 9 febbraio 2001, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 32/2001
- Data di deposito
- 9 febbraio 2001
- Data di decisione
- 25 gennaio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, bis, decreto-legge n. 432 del 18 ottobre 1995
- legge n. 534 del 20 dicembre 1995
Parametri
- art. 111, Costituzione
- legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999
Massime
Massima n. 26037
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, il quale ha modificato il primo comma dell'art. 181 cod. proc. civ.. La previsione che nel processo civile, in caso di assenza delle parti costituite, il giudice fissi una nuova udienza entro 15 giorni dalla precedente, dandone avviso alle parti stesse, anziché cancellare immediatamente la causa dal ruolo, infatti, non è tale da rendere irragionevole la durata del processo. - Per precedenti questioni di legittimità costituzionale della stessa norma v. ordinanza n. 7/1997. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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