Corte costituzionale
Ordinanza n. 312/2001
Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 312
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 312/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:312
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 25 marzo 1999
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 26518
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione, adottata da quest'ultima nella seduta del 25 marzo 1999, di insindacabilità delle dichiarzioni rese da un proprio componente per le quali pende un procedimento civile per risarcimento del danno da diffamazione. Sussistono, infatti, la materia di un conflitto ai fini dell'ammissibilità del ricorso, in quanto il conflitto verte su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione parlamentare ed insorge tra organi compententi a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono. - Cfr. ordinanze (citate) n. 10/2001, n. 196/2001, n. 197/2001 e n. 198/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui in
epigrafe, proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera
dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al tribunale di Roma ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere
successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il
termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,
terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze