Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/2001

Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 312

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
312/2001
Data di deposito
25 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:312

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 25 marzo 1999

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 26518

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione, adottata da quest'ultima nella seduta del 25 marzo 1999, di insindacabilità delle dichiarzioni rese da un proprio componente per le quali pende un procedimento civile per risarcimento del danno da diffamazione. Sussistono, infatti, la materia di un conflitto ai fini dell'ammissibilità del ricorso, in quanto il conflitto verte su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione parlamentare ed insorge tra organi compententi a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono. - Cfr. ordinanze (citate) n. 10/2001, n. 196/2001, n. 197/2001 e n. 198/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui in

epigrafe, proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera

dei deputati;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al tribunale di Roma ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del

ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere

successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il

termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,

terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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