Corte costituzionale
Ordinanza n. 299/2001
Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 299
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 299/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:299
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, legge della Regione Marche n. 7 del 5 gennaio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 26505
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata non rispetterebbe i criteri stabiliti dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, il quale prevede che negli organi direttivi degli Ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al sessanta per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Infatti, la norma regionale censurata appare rispettosa del principio inderogabile di rappresentatività introdotto dalla legge statale, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo. - In tema di programmazione dell'attività venatoria e di bilanciamento con l'esigenza di protezione della fauna selvatica, v. richiamate sentenze n. 169/1999, n. 448/1997, n. 35/1995, n. 4/2000. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione
Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina
dell'attività venatoria), sollevata dal giudice di pace di Jesi, in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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