Corte costituzionale

Ordinanza n. 299/2001

Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 299

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
299/2001
Data di deposito
25 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:299

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, legge della Regione Marche n. 7 del 5 gennaio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 26505

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata non rispetterebbe i criteri stabiliti dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, il quale prevede che negli organi direttivi degli Ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al sessanta per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Infatti, la norma regionale censurata appare rispettosa del principio inderogabile di rappresentatività introdotto dalla legge statale, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo. - In tema di programmazione dell'attività venatoria e di bilanciamento con l'esigenza di protezione della fauna selvatica, v. richiamate sentenze n. 169/1999, n. 448/1997, n. 35/1995, n. 4/2000. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione

Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna

selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina

dell'attività venatoria), sollevata dal giudice di pace di Jesi, in

riferimento all'art. 117 della Costituzione, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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