Corte costituzionale

Ordinanza n. 295/2001

Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 295

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
295/2001
Data di deposito
25 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:295

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41, legge n. 1168 del 18 ottobre 1961
  • art. 73, legge n. 599 del 31 luglio 1954

Parametri

Massime

Massima n. 26495

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 della lege 18 ottobre 1961, n. 1168, in quanto tale disposizione si riferisce ai vice brigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e, pertanto, non risulta in alcun modo applicabile nel giudizio principale concernente l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di un sottufficiale, e precisamente di un maresciallo capo, dell'Arma dei carabinieri. M.F.

Massima n. 26496

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione. Infatti, dal tenore e dalla 'ratio' della disposizione censurata - la quale si limita a stabilire che il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della commissione di disciplina, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste - non si ricava affatto la limitazione lamentata dal remittente, secondo cui il difensore dovrebbe essere scelto fra gli ufficiali in servizio appartenenti al medesimo "corpo" cui appartiene l'incolpato, cioè ad una unità organizzativa "sottoposta alla direzione di un comandante nei cui rispetti il militare prescelto come difensore è, in ogni caso, in posizione di subordinazione gerarchica". - V. richiamata sentenza n. 37/1992. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza in epigrafe;

b) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dallo stesso tribunale amministrativo regionale con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze