Corte costituzionale

Ordinanza n. 280/2001

Corte cost., ord. 23 luglio 2001, n. 280

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
280/2001
Data di deposito
23 luglio 2001
Data di decisione
5 luglio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:280

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4-bis, modificato, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 26466

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-'bis', comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 15 del d.l. n. 306/1992, convertito nella legge n. 356/1992 - sollevata per contrasto con il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25, secondo comma della Costituzione - nella parte in cui preclude l'accesso ai permessi premio ai soggetti non collaboranti con la giustizia condannati (per i reati di cui alla medesima disposizione censurata) con sentenza precedente all'entrata in vigore della modifica normativa. Infatti, la disciplina impugnata non comporta una modificazione dei presupposti sostanziali dei permessi premio, ma si limita ad individuare un criterio legale di valutazione del comportamento che deve necessariamente concorrere al fine di accertare che il condannato abbia reciso i legami con la criminalità organizzata, sicché essa rimane estranea alla sfera di applicazione del principio di irretroattività della legge penale. - V. richiamata sentenza n. 273/2001, che ha dichiarato non fondata analoga questione di legittimità costituzionale della disciplina che preclude ai soggetti che non collaborino con la giustizia di essere ammessi alla liberazione condizionale. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

delle misure privative e limitative della liberta), sollevata, in

riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal

tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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